Resta inalterato l’obbligo di identificare il cliente che richiede la portabilità del numero mobile, acquisendo dall’originale la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Viene invece introdotto l’obbligo di acquisire copia dall’originale del codice fiscale e della SIM del vecchio gestore.
il cliente che richiede la portabilità del numero venga informato all’accettazione della richiesta da parte del vecchio gestore, all’avvenuto cambio di gestore e all’esito del trasferimento del credito residuo.